La Morosità Incolpevole: Definizione e Utilizzo del Termine
Quando si stipula un contratto di affitto si è obbligati a corrispondere il canone di locazione pattuito. Ma può capitare che un inquilino non riesca a pagare puntualmente la somma e per questo rischia una procedura di sfratto per morosità.
Tuttavia, la legge prevede il cosiddetto termine di grazia, che permette di sanare il debito con un pagamento cumulativo posticipato. Ma, nei casi più gravi, esiste anche un fondo statale per la morosità incolpevole. Ma di cosa di tratta?
Come funziona?
Qualora si presenti l’impossibilità di saldare il canone di affitto per ragioni estranee alla propria volontà, è fattibile ottenere il riconoscimento della morosità incolpevole. Affinché si possa accedere al fondo statale, è necessario possedere specifiche caratteristiche e aver ricevuto una notifica di intimazione di sfratto.
Il contributo statale è destinato a coloro che non hanno intenzionalmente contribuito a generare un debito nei confronti del proprietario dell’abitazione. Il fondo mira quindi a sostenere gli affittuari che si trovano effettivamente nell’impossibilità di corrispondere l’affitto, escludendo coloro che dispongono dei mezzi finanziari ma, per varie ragioni, si rifiutano di adempiere al pagamento.
Quando la morosità è incolpevole?
La morosità nel pagamento dei canoni di affitto è considerata incolpevole quando i ritardi e le omissioni di pagamento sono riconducibili a una situazione di impossibilità oggettiva, derivante dalla mancanza o dalla significativa riduzione del reddito del locatario.
Tali circostanze si verificano in caso di perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali e sindacali che comportano una riduzione dell’orario di lavoro, o situazioni come il collocamento in cassa integrazione e la mancata rinnovazione di contratti a termine o di tipologie di lavoro atipiche.
Per gli inquilini che svolgono attività imprenditoriali, lavori autonomi o liberi professionisti, la morosità incolpevole è causata dalla cessazione dell’attività per forza maggiore, malattia grave, infortunio o decesso del titolare o di un membro del nucleo familiare, se ciò comporta la necessità di destinare una parte significativa del reddito a spese mediche e assistenziali.
Il fondo per la morosità incolpevole
Al fine di affrontare le diverse situazioni legate alla difficoltà di pagamento dell’affitto, nel 2013 è stato istituito il fondo per la morosità incolpevole. Questa misura è stata introdotta attraverso la legislazione anti-sfratti, mirata a promuovere la stabilità degli affitti nelle aree ad alta pressione abitativa, come ad esempio le città di Roma e Milano.
I beneficiari di questo fondo statale sono gli inquilini cittadini italiani o stranieri con un permesso di soggiorno, che si trovano in condizioni particolari:
1. Devono avere un reddito Isee non superiore a 26.000 euro (in alcuni casi, la soglia può salire fino a 35.000 euro, secondo le condizioni specificate nei bandi locali);
2. Devono aver affittato un immobile non di lusso per almeno un anno (appartenente alle categorie catastali A/1, A8 e A/9);
3. Non devono possedere altri immobili abitabili nella stessa provincia in cui si trova l’abitazione affittata;
4. Devono avere un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate.
La gestione del fondo per la morosità incolpevole è centralizzata a livello nazionale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tuttavia, il ministero non eroga direttamente i contributi ai cittadini. Le risorse finanziarie vengono trasferite alle Regioni, che a loro volta le assegnano ai singoli Comuni in base alle loro specifiche necessità abitative.
Il fondo viene attivato solo nei Comuni caratterizzati da una forte pressione abitativa. Questi enti locali promuovono periodicamente bandi per distribuire i contributi a favore degli inquilini che si trovano in mora in modo incolpevole, utilizzando le risorse finanziarie del fondo.
È importante notare che la dotazione finanziaria del fondo è limitata, ammontando a soli venti milioni di euro all’anno. Di conseguenza, spesso riesce a coprire solo il 40% del reale fabbisogno.
La richiesta va presentata al Comune di residenza in base alle regole previste dagli specifici bandi emanati dagli enti locali. Questi si possono consultare negli avvisi dell’Albo pretorio online di ogni Comune. La richiesta può essere presentata anche attraverso i Caf e i patronati.
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