La Plusvalenza Immobiliare
Nel settore immobiliare, con il termine “plusvalenza” si fa riferimento ad un aumento del valore di un bene immobile rispetto al suo valore di acquisto.
La plusvalenza da cessione di immobili si determina dalla differenza tra il prezzo dell’immobile al momento dell’acquisto aumentato delle spese sostenute, e quello al momento della vendita.
Esempio: acquistiamo una casa a 200.000 euro con spese pari a 10.000 euro, poi la rivendiamo a 280.000 euro; la plusvalenza è pari ad euro 70.000.
Su questi 70.000 euro, lo stato può applicarvi una tassazione sui redditi ordinaria oppure un’aliquota del 26% rispetto al valore di acquisizione.
Quando si applica la tassazione sulla plusvalenza?
Generalmente, l’acquisto di un immobile e la sua rivendita entro i primi 5 anni ad un prezzo maggiorato prevedono la tassazione, anche se ci sono dei casi in cui si è esonerati dal pagamento: quando si decide di vendere un immobile ereditato oppure nel caso in cui si acquista un immobile con l’agevolazione della prima casa e per la maggior parte del tempo che intercorre tra l’acquisto e la sua vendita, non si usa la struttura come abitazione principale.
Come si calcola la plusvalenza immobiliare?
Si calcola sulla differenza che c’è tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisizione, aumentato dei costi sostenuti anche per la ristrutturazione dell’immobile.
L’aliquota ad aggi applicata è del 26%, con due opzioni per il pagamento:
– con tassazione ordinaria IRPEF: in questo caso, la plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo del contribuente, si cumula agli altri redditi imponibili IRPEF e dovrà essere tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito, a partire dallo scaglione più basso con aliquota al 23%;
– oppure è possibile chiedere in fase di rogito di applicare l’imposta sostitutiva del 26% che va corrisposta al rogito stesso, incaricando il notaio di pagarla una volta che l’atto sarà registrato per via telematica (tramite il modello F24, con le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97).
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