Ascensore Condominiale: chi abita al piano terra, deve pagare le spese?

Questo è un argomento che spesso suscita discussioni all’interno dei condomini, e oggi esploreremo questa questione per capire come funziona e cosa prevede la legge.

Nelle spese condominiali per la manutenzione vale il principio secondo cui si paga anche il potenziale utilizzo di un bene delle parti comuni. 

La risposta alla domanda è racchiusa nell’articolo 1124 del Codice civile: anche chi abita al piano terra, o svolge un’attività commerciale o professionale, paga l’ascensore, in quanto potenziale fruitore. Paga anche se decidesse di non utilizzarlo. 

Dato che la legge consente a tutti i condòmini di esonerare chi vive al pian terreno dal pagamento dell’ascensore, all’assemblea condominiale viene concesso il potere di decidere.
 
L’eventuale esenzione deve essere concessa con voto all’unanimità e approvata con delibera assembleare o inserita nel regolamento condominiale.

Come vengono suddivide le spese?

Il Codice civile prevede che le spese per la manutenzione e sostituzione degli ascensori così come per le scale, vengano divise tra i proprietari delle unità immobiliari a cui servono, in questo modo:

– metà dell’importo viene diviso tra tutti i comproprietari in base ai millesimi di proprietà;

– la restante parte, invece, viene ripartita in misura proporzionale all’altezza di ciascuno piano dal suolo.

Di conseguenza, chi abita al pianterreno dovrà pagare solo il 50% in ragione dei millesimi posseduti.

 

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