L’Imposta di Donazione
Quando si accetta la donazione di un immobile, è importante comprendere che in certi casi potrebbe essere richiesto di pagare un’imposta di donazione allo Stato. Il contratto stipulato potrebbe quindi avere implicazioni fiscali. È essenziale essere informati sulle normative pertinenti, soprattutto riguardo alle aliquote da applicare, che dipendono dalla relazione tra il donante e il donatario. Tuttavia, la relazione non è l’unico fattore rilevante, poiché per calcolare l’imposta è necessario considerare anche le franchigie di esenzione, determinate in base al tipo di relazione tra le parti coinvolte.
Cos’è una donazione
La donazione è un accordo, talvolta verbale, mediante il quale una persona (il donante) trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a un’altra persona (il donatario). La caratteristica distintiva della donazione è che il trasferimento avviene senza alcun pagamento in denaro da parte del beneficiario. Chiunque riceva il bene non è tenuto a versare alcun corrispettivo, se non eventualmente l’imposta di donazione allo Stato.
Modalità di calcolo dell’imposta di donazione
Una volta definito il concetto di donazione, è importante esaminare le modalità di calcolo dell’imposta dovuta dal beneficiario.
I fattori da considerare per calcolare l’imposta di donazione sono:
– Il valore del bene donato.
– Il grado di parentela tra donante e donatario.
Questi elementi determinano le aliquote e le franchigie.
Le aliquote e le franchigie variano a seconda della relazione familiare.
– Per coniugi, figli e nipoti, l’aliquota è del 4% con una franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario.
– Per fratelli e sorelle, l’aliquota è del 6% con una franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario.
– Per parenti fino al quarto grado e affini, l’aliquota è del 6%, senza franchigie.
– Per estranei, l’aliquota raggiunge l’8% senza franchigie.
– Per le persone disabili, le aliquote variano dal 4% all’8%, con una franchigia massima di 1.500.000 euro.
Stipulare un contratto di donazione
Una donazione, tranne in casi eccezionali, deve essere formalizzata per iscritto mediante atto pubblico redatto da un notaio. Il beneficiario è tenuto a pagare l’imposta di donazione, il cui versamento è gestito dal notaio. La registrazione del contratto è anch’essa compito del notaio e comporta un’imposta di registro di 200 euro. Se l’oggetto della donazione sono beni immobili, devono essere pagate anche le imposte ipotecarie e catastali, rispettivamente del 2% e dell’1%. Le donazioni che rientrano nella franchigia sono esenti sia dall’imposta di donazione che dalle imposte di registro.
Casi in cui l’imposta di donazione non è dovuta
Ci sono situazioni in cui l’imposta sulle donazioni non è applicabile, come nei trasferimenti di modico valore e nelle erogazioni liberali a favore di enti pubblici assistenziali.
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