Registrazione e Trascrizione
del contratto preliminare di compravendita
La compravendita di un immobile è un processo complesso che richiede un’adeguata documentazione legale per garantire la validità e la tutela dei diritti delle parti coinvolte.
Uno degli aspetti fondamentali da considerare durante questo processo è la registrazione e la trascrizione del contratto preliminare di compravendita. Sebbene questi due concetti possano sembrare simili, è importante comprendere le loro differenze e l’importanza che rivestono nel contesto immobiliare.
Definizione di contratto preliminare di compravendita
Per quanto non sia obbligatoria per legge, la firma del compromesso o “contratto preliminare” è diventata una tappa costante per arrivare al trasferimento della proprietà di un immobile. Perchè si stipula? Perché spesso le parti vogliono vincolarsi reciprocamente, per poi avere tutto il tempo per prepararsi al contratto definitivo, ovvero il rogito notarile.
Il compromesso non richiede l’intervento di un notaio ma può essere realizzato anche con una semplice scrittura privata, su carta semplice, presso l’agenzia immobiliare.
La registrazione del contratto preliminare di compravendita è un atto formale che implica la presentazione del contratto stesso presso l’ufficio competente, solitamente il Registro Immobiliare o un ente governativo equivalente. Questo processo ha lo scopo di rendere il contratto ufficiale e conferirgli validità legale.
Vediamo ora la distinzione tra la registrazione e la trascrizione del compromesso.
La registrazione
La registrazione del contratto preliminare di compravendita è un atto dovuto che implica la presentazione del contratto stesso presso l’ufficio competente, l’Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla firma. La registrazione del compromesso serve a conferire al documento una «data certa», ossia a fare in modo che nessuno possa contestare il momento in cui lo stesso è stato sottoscritto, altrimenti sarebbe del tutto nullo.
Nel momento della registrazione il richiedente dovrà pagare l’imposta di registro. Essa può essere fatta da chiunque.
La trascrizione
La trascrizione del preliminare è l’iscrizione nei registri immobiliari e consente di creare un effetto prenotativo per cui l’immobile è tutelato da azioni o atti successivi alla trascrizione stessa (pignoramento, iscrizione di ipoteche ecc..).
A differenza della registrazione, la trascrizione è facoltativa ed ha una durata di tre anni, dopo i quali, se ancora non si ha ancora rogitato, va rinnovata.
Per la trascrizione è necessario che il compromesso sia fatto dal notaio o che almeno le firme delle parti siano da quest’ultimo autenticate. Di solito è il notaio stesso a trascrivere il compromesso recandosi all’ufficio dei registri immobiliari e presentando la cosiddetta «nota di trascrizione».
Conclusione
La registrazione del contratto preliminare conferisce validità al contratto stesso, rendendolo opponibile alle parti coinvolte nell’operazione. Dall’altra parte, la trascrizione del contratto preliminare mira a garantire l’opponibilità nei confronti di tutti, proteggendo i diritti di terzi che potrebbero avere un interesse nell’immobile. Entrambi i processi sono fondamentali per stabilire la certezza e la sicurezza giuridica nel contesto delle operazioni immobiliari.
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